BONUS DA 200 EURO PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

 

A breve la richiesta per i lavoratori autonomi

 

A breve artigiani, commercianti e professionisti potranno richiedere l’indennità una tantum di 200 euro introdotta dall’art. 33 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022 convertito nella Legge 91/2022) quale misura di sostegno al potere d’acquisto conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

 

Ai nastri di partenza vi sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996) che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Al momento non si conosce ancora la data per presentare la richiesta.

 

Soggetti interessati

I soggetti che potranno beneficiare dell’indennità una tantum pari a € 200 sono i seguenti:

-         Commercianti e artigiani iscritti all’IVS;

-         professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;

-         professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;

titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate a tassazione separata).

Condizione essenziale è la decorrenza dell’iscrizione: i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, ovvero al 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare all’INPS o alla propria Cassa previdenziale un’apposita domanda. I termini e le modalità di presentazione della domanda sono definiti dal singolo Ente previdenziale.

Merita evidenziare che l’erogazione dell’indennità in esame sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, INPS e Casse di previdenza private si stanno accordando per fissare una data unica, dopo il 20 settembre ed entro il 30 novembre p.v.

 

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari

- all’INPS;

- ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti;

Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 (€ 200 per i lavoratori dipendenti o per pensionati e altre categorie di soggetti);

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Non risulta ancora stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum.

 

Erogazione dell’indennità

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR.

Gli enti preposti all’erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

 

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05/09/2022

 

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